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Data di pubblicazione: 28/10/2015

Settore immobiliare

Si occupa di tutti i tipi di atti riguardanti gli immobili. Affronta le problematiche fiscali e civilistiche, si occupa dell'istruttoria preliminare degli adempimenti successivi agli atti e della cancellazione di eventuali ipoteche. 
In modo particolare il Cliente verrà seguito anche nella fase precedente la stipula definitiva con una costante consulenza nella redazione del contratto preliminare di compravendita o eventuali scritture integrative al fine di gestire in anticipo eventuali problematiche che potrebbero insorgere ed ostacolare il rogito.
L'attenzione rivolta al Cliente è soprattutto orientata a definire l'esatto inquadramento dell'operazione da svolgersi sia dal punto di vista tributario che dal punto di vista dei rapporti tra i familiari eventualmente coinvolti.
L'Azienda costruttrice trova ampi spazi tra i nostri servizi durante la pianificazione di un nuovo progetto edilizio a partire dall'acquisizione dell'area edificabile sino alla istruttoria e realizzazione della pratica di trasferimento di proprietà verso i propri acquirenti.






Settore societario

Lo Studio affronta le esigenze derivanti e relative alla costituzione di società di persone e/o di capitali. In questi ambiti rientrano anche le costituzioni di associazioni, comitati etc. e senz'altro la cessione di quote sociali e la cessione di azienda e rami aziendali.






 

Visura catastale

La visura catastale è un documento, rilasciato dall'Agenzia del Territorio (Catasto); questo documento contiene i dati principali dell'immobile in oggetto distinti in fabbricati o un terreni sito sul territorio nazionale.


 

I dati della visura, sono:


Nella visura catastale un immobile è identificato da foglio, particella (o mappale) e subalterno del Comune di appartenenza se trattasi di fabbricato e da foglio e particella (o mappale) se è un terreno.


Nella visura è visibile anche la rendita catastale dell'immobile e il reddito dominicale per i terreni, utile per il calcolo della imposta sul reddito e delle imposte locali come l'Imposta comunale sugli immobili. È presente anche il nome del proprietario, nudo proprietario o eventuale usufruttuario del bene immobile, anche se tale indicazione non ha valore di certificazione di reale proprietà (si dice che non è "probatorio").




 

Ispezioni ipotecarie ventennali (Visura ipotecaria)



La visura ipotecaria chiamata anche Visura Ipocatastale o Accertamento Immobiliare è una attività che tende ad attestare la titolarità di un immobile e la presenza di ipoteche, pignoramenti e altri tipi di gravami su un immobile.

Secondo quanto disposto dall'Art. 2673 c.c. chiunque può accedere agli atti pubblici tenuti dalle Agenzia del Territorio ex Conservatorie dei Registri Immobiliari ed eseguire una visura. Visurista ipotecario è colui il quale delegato da notai, avvocati o banche) esegue le visure, avendo maturato una discreta competenza, tuttavia la categoria non ha mai ottenuto un riconoscimento di Legge.

Il servizio di S.I.S.T.E.R. ( www.sister.agenziaterritorio.it) visura ipotecaria permette all'utente che consulta l'archivio, di verificare quanto è stato registrato negli Uffici di Conservatoria di tutta Italia.

È possibile verificare i contratti di vendita e di acquisto, facendo una ricerca nominativa o per dati catastali dell'immobile, verificare l'accensione di mutui o di ipoteche a carico di determinati beni immobili e verificare i passaggi di proprietà avvenuti attraverso dichiarazione di successione.




Fondo patrimoniale

Nel diritto civile italiano il fondo patrimoniale è un complesso di beni, siano essi immobili, mobili registrati o titoli di credito, costituito ai fini di soddisfare i bisogni della famiglia. Esso può essere costituito dai coniugi, anche durante il matrimonio, tramite atto di costituzione; oppure può essere costituito da un terzo. La proprietà dei beni conferiti spetta ad entrambi i coniugi. Storicamente, l'istituto del fondo patrimoniale ha sostituito il patrimonio familiare e la dote. Attualmente è regolato dagli art. 167 e ss. del codice civile. La dottrina lo fa rientrare nella categoria del patrimonio separato. La sua funzione principale è quella di soddisfare i bisogni della famiglia (e cioè i bisogni relativi ai diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione). Importante è sottolineare che sui beni oggetto del fondo patrimoniale non è possibile agire forzosamente; i beni ed i frutti rispondono solo per obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia. È fatta però salva la buona fede del creditore che ignorava che il debito era stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (art. 170, codice civile). Infine, laddove il fondo fosse stato costituito fraudolentemente allo scopo di sottrarre beni alla garanzia dei creditori, sarà possibile esperire l'azione revocatoria. Di recente al fondo patrimoniale sono preferiti altri istituti più flessibili ed efficaci.


(Fonte: http://www.uniservice2009.it)

 

 



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